Quando un’impresa o un professionista si ritrovano con fatture non pagate, dopo solleciti e promesse mancate, la domanda è sempre la stessa: continuare ad aspettare o fare un passo formale? In questi casi, lo strumento più utilizzato resta il decreto ingiuntivo, cioè un provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di pagare entro un certo termine, di regola 40 giorni dalla notifica, con la possibilità per quest’ultimo di proporre opposizione. Se il debitore non paga e non si oppone, il decreto diventa definitivo e si trasforma in titolo esecutivo, utilizzabile per avviare il pignoramento dei beni. La Riforma Cartabia, con il successivo correttivo del 2024, non ha stravolto questa struttura, ma è intervenuta su un punto decisivo: la prova del credito, in particolare quando si parla di fattura elettronica.
Per ottenere un decreto ingiuntivo serve sempre una “prova scritta” del credito. L’articolo 634 del codice di procedura civile elenca i documenti che il giudice può considerare idonei e, tradizionalmente, tra questi vi erano gli estratti autentici delle scritture contabili tenute dall’imprenditore secondo le regole di legge. Con la Riforma Cartabia e il suo correttivo è stato aggiornato proprio questo aspetto: da un lato è stato eliminato il vecchio riferimento alla bollatura e vidimazione obbligatoria dei registri, chiarendo che le scritture contabili possono essere tenute anche in forma digitale, purché nel rispetto delle norme; dall’altro, è stata riconosciuta in modo espresso la fattura elettronica come prova scritta idonea a fondare un decreto ingiuntivo.
Il decreto legislativo 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024, ha modificato l’art. 634 c.p.c. introducendo un passaggio dedicato. Oggi la norma prevede che, per i crediti relativi a somministrazioni di merci o di denaro e per le prestazioni di servizi rese da imprenditori che esercitano attività commerciale o da lavoratori autonomi, anche nei confronti di soggetti non imprenditori, costituiscono prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate. In pratica, le fatture elettroniche emesse e inviate attraverso SDI, nel formato previsto, sono ora espressamente riconosciute dal codice di procedura civile come documenti sufficienti a dimostrare il credito ai fini dell’ingiunzione.
Prima di questo intervento normativo la situazione non era così chiara: alcuni tribunali ritenevano che la sola fattura elettronica non bastasse e chiedevano comunque l’estratto autentico delle scritture contabili; altri tendevano invece a valorizzarla come documento informatico affidabile, generato e trasmesso tramite un sistema pubblico. Il correttivo alla Riforma Cartabia ha preso posizione in modo netto e ha chiuso il dibattito: in presenza dei requisiti indicati dalla norma, la fattura elettronica trasmessa via SDI è, a tutti gli effetti, una prova scritta idonea per chiedere un decreto ingiuntivo.
Per imprese e professionisti questo significa, sul piano pratico, che oggi è possibile avviare un procedimento monitorio per crediti derivanti da forniture di beni, erogazioni di somme o prestazioni di servizi producendo in giudizio le relative fatture elettroniche come base documentale principale. Resta comunque prudente, soprattutto in una prospettiva difensiva più ampia, valutare l’opportunità di allegare anche il contratto, gli ordini, le conferme e la corrispondenza commerciale, così da rafforzare il quadro probatorio nel caso in cui il debitore decida di proporre opposizione. In quella fase, infatti, il procedimento si trasforma in una causa ordinaria a tutti gli effetti e il giudice dovrà accertare nel merito l’esistenza del credito, sulla base di tutte le prove offerte dalle parti.
Il quadro attuale, dunque, rende più lineare e coerente l’uso della fattura elettronica nel decreto ingiuntivo: chi lavora già in un contesto digitalizzato ha finalmente un riconoscimento espresso nel codice di procedura civile, senza doversi confrontare con prassi difformi da tribunale a tribunale. Resta però essenziale valutare caso per caso la convenienza dell’azione, la qualità della documentazione disponibile e le possibili reazioni del debitore.
Se hai fatture elettroniche non pagate e vuoi capire se nel tuo caso è opportuno richiedere un decreto ingiuntivo, puoi far esaminare la documentazione prima di muovere qualsiasi passo. Lo Studio può analizzare le tue fatture elettroniche e i documenti relativi al rapporto commerciale, verificare se sussistono i presupposti richiesti dalla normativa aggiornata e consigliarti la strategia più adatta per tutelare il tuo credito.