Quando sui giornali sportivi si legge che “la Procura Federale ha aperto un’indagine”, spesso il passaggio successivo viene raccontato direttamente attraverso il suo possibile esito: archiviazione, deferimento, squalifica. Rimane invece poco conosciuto ciò che accade nel mezzo, cioè il lavoro istruttorio attraverso il quale la Procura ricostruisce i fatti e verifica se sia stata commessa una violazione delle norme federali.

La Procura Federale della FIGC svolge funzioni inquirenti e requirenti nell’ambito della giustizia sportiva. In termini semplici, è l’organo che svolge le indagini sulle possibili violazioni disciplinari e che, quando ritiene che gli elementi raccolti siano sufficienti, esercita l’azione disciplinare davanti agli organi di giustizia della Federazione.

Un’indagine può nascere in modi diversi. La Procura può ricevere una segnalazione o una denuncia oppure acquisire autonomamente notizia di fatti che potrebbero avere rilevanza disciplinare. Può accadere, ad esempio, che l’attenzione nasca da quanto avvenuto durante una gara, da dichiarazioni pubbliche, da vicende relative ai tesseramenti o ai rapporti tra società e tesserati, da possibili illeciti sportivi o da elementi provenienti da indagini dell’autorità giudiziaria ordinaria.

La semplice apertura di un fascicolo, naturalmente, non significa che una violazione sia stata commessa. Lo scopo dell’indagine è esattamente quello di verificarlo.

Quando una notizia viene ritenuta rilevante, viene iscritta nell’apposito registro della Procura. Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che l’iscrizione debba avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della notizia o dalla sua acquisizione d’ufficio.

Da quel momento inizia la vera e propria attività istruttoria.

La Procura può acquisire documenti, raccogliere informazioni, esaminare materiale già disponibile presso gli organismi federali e procedere all’audizione delle persone che possono contribuire alla ricostruzione della vicenda. A seconda del tipo di procedimento, l’indagine può quindi essere molto semplice oppure richiedere l’esame di una quantità significativa di documenti e l’ascolto di numerosi soggetti.

L’audizione rappresenta uno degli strumenti più caratteristici dell’attività della Procura Federale. Può riguardare il soggetto direttamente interessato dall’indagine, ma anche dirigenti, calciatori, tecnici, collaboratori o altre persone in grado di riferire circostanze utili. Attraverso le dichiarazioni raccolte è possibile confrontare versioni differenti, verificare la sequenza degli avvenimenti e approfondire aspetti che non emergono dalla sola documentazione.

Quando viene convocata per essere ascoltata una persona sottoposta ad indagini, la convocazione deve indicare espressamente questa sua qualità e informarla del diritto di essere assistita da una persona di fiducia durante l’audizione.

Anche la durata dell’attività investigativa è regolata da termini precisi. In via ordinaria, le indagini devono concludersi entro sessanta giorni dall’iscrizione della notizia nel registro. Nei procedimenti più complessi, la Procura Generale dello Sport può autorizzare, su richiesta motivata, una proroga di quaranta giorni e, in casi eccezionali, un’ulteriore proroga fino a venti giorni.

Il rispetto di questi termini non è un elemento puramente organizzativo. Il Codice stabilisce infatti che gli atti di indagine compiuti oltre il termine non possano essere utilizzati, ferma la possibilità di utilizzare gli atti e i documenti acquisiti dall’autorità giudiziaria dello Stato.

L’attività istruttoria non ha necessariamente come punto di arrivo un’accusa.

Una volta terminata l’indagine, la Procura deve valutare complessivamente ciò che ha raccolto. Se la notizia risulta infondata, se gli elementi non sono sufficienti a sostenere l’accusa, se il fatto non costituisce illecito disciplinare, se l’illecito è estinto oppure se non è stato possibile individuarne l’autore, il procedimento può concludersi con l’archiviazione.

Il dato è importante perché aiuta a comprendere la funzione dell’attività investigativa: la Procura non è chiamata semplicemente a cercare elementi a carico di qualcuno, ma ad accertare se esistano effettivamente i presupposti per esercitare l’azione disciplinare.

Se invece, al termine delle indagini, la Procura ritiene che vi siano elementi per procedere, si apre una fase ulteriore. Entro venti giorni dalla scadenza del termine delle indagini viene notificato all’interessato l’avviso di conclusione delle indagini, nel quale vengono indicati sinteticamente il fatto contestato e le norme che si ritengono violate.

Dopo questa fase, valutati anche gli eventuali ulteriori elementi acquisiti, la Procura può decidere di esercitare l’azione disciplinare attraverso il deferimento.

Il deferimento è quindi qualcosa di molto diverso dall’apertura di un’indagine. È l’atto con cui, conclusa la fase investigativa, vengono formalmente descritti i fatti che si assumono accaduti, indicate le norme che si ritengono violate e specificate le fonti di prova raccolte. Con il deferimento la vicenda lascia la fase delle indagini e viene portata davanti all’organo di giustizia sportiva competente, che sarà chiamato a decidere.

Il percorso può quindi essere rappresentato in modo abbastanza semplice: una notizia potenzialmente rilevante viene acquisita e iscritta, vengono svolte le indagini, si raccolgono documenti e dichiarazioni e, alla fine, la Procura valuta se archiviare oppure proseguire verso l’esercizio dell’azione disciplinare.

Dietro espressioni che nel linguaggio giornalistico vengono spesso liquidate in poche parole — “aperta un’inchiesta”, “indagini federali”, “rischio deferimento” — esiste dunque un procedimento regolato da competenze, attività istruttorie e termini precisi.

Conoscerne il funzionamento permette anche ai tifosi di comprendere meglio molte vicende che accompagnano il calcio fuori dal terreno di gioco. Un’indagine non è una condanna e un deferimento non è ancora una decisione: sono momenti differenti di un sistema nel quale alla Procura spetta il compito di accertare i fatti e, quando ne ricorrono i presupposti, portarli davanti agli organi competenti.